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Riti Speciali

Procedimento per il matrimonio rato e non consumato

Con lettera Apostolica in forma di mou proprio QUAERIT SEMPER, il Santo Padre Benedetto XVI ha modificato alcuni punti della Costituzione Apostolia Pastor Bonus, trafserendo alcune competenze riservate alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al Tribunale della Rota Romana, istituendo un Ufficio pertinente per i procedimenti di dispensa del matrimonio rato e non consumato, nonchè l'altro delicato e più gravoso per la nullità della Sacra Ordinazione.

 «QUAERIT SEMPER»

DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XVI

con la quale è modificata la Costituzione apostolica Pastor bonus e si trasferiscono alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana

 La Santa Sede ha sempre cercato di adeguare la propria struttura di governo alle necessità pastorali che in ogni periodo storico emergevano nella vita della Chiesa, modificando perciò l’organizzazione e la competenza dei Dicasteri della Curia Romana.

 Il Concilio Vaticano II confermò, d’altronde, detto criterio ribadendo la necessità di adeguare i Dicasteri alle necessità dei tempi, delle regioni e dei riti, soprattutto per ciò che riguarda il loro numero, la denominazione, la competenza, i modi di procedere e il reciproco coordinamento (cfr. Decr. Christus Dominus, 9).

 Seguendo tali principi, il mio Predecessore, il beato Giovanni Paolo II, procedette a un complessivo riordino della Curia Romana mediante la Costituzione apostolica Pastor bonus, promulgata il 28 giugno 1988 (AAS 80 [1988] 841-930), configurando le competenze dei vari Dicasteri tenuto conto del Codice di Diritto Canonico promulgato cinque anni prima e delle norme che già si prospettavano per le Chiese orientali. In seguito, con successivi provvedimenti, sia il mio Predecessore, sia io stesso, siamo intervenuti modificando la struttura e la competenza di alcuni Dicasteri per meglio rispondere alle mutate esigenze.

 Nelle presenti circostanze è parso conveniente che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti si dedichi principalmente a dare nuovo impulso alla promozione della Sacra Liturgia nella Chiesa, secondo il rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II a partire dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium.

 Pertanto ho ritenuto opportuno trasferire ad un nuovo Ufficio costituito presso il Tribunale della Rota Romana la competenza di trattare i procedimenti per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione.

 Di conseguenza, su proposta dell’Em.mo Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e col parere favorevole dell’Ecc.mo Decano del Tribunale della Rota Romana, sentito il parere del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, stabilisco e decreto quanto segue:

 Art. 1.

Sono aboliti gli articoli 67 e 68 della menzionata Costituzione apostolica Pastor bonus.

 Art. 2.

L’articolo 126 della Costituzione apostolica Pastor bonus viene modificato secondo il testo seguente:

«Art. 126 § 1. Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore.

§ 2. Presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice.

§ 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, congrua congruis referendo.

 Art. 3.

L’Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione è moderato dal Decano della Rota Romana, assistito da Officiali, Commissari deputati e Consultori.

 Art. 4.

Il giorno dell’entrata in vigore delle presenti norme, i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione pendenti presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, saranno trasmessi al nuovo Ufficio presso il Tribunale della Rota Romana e da esso saranno definiti.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano «L’Osservatore Romano», entrando in vigore il giorno 1° ottobre 2011.

Dato a Castel Gandolfo,il giorno 30 agosto dell’anno 2011, settimo del Nostro Pontificato.

 Benedetto XVI

 BENEDICTUS PP. XVI

 LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

 QUAERIT SEMPER 

Quibus Constitutio apostolica Pastor bonus immutatur atque quaedam competentiae a Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, transferuntur

Quaerit semper Apostolica Sedes sua moderaminis instituta pastoralibus necessitatibus accommodare, quae annorum decursu in Ecclesiae vita identidem exstiterunt, structuram ideo immutans et competentias Dicasteriorum Curiae Romanae.

Ceterum Concilium Oecumenicum Vaticanum II hanc agendi rationem confirmat, dum pariter edicit Dicasteria esse aptanda necessitatibus temporum, regionum ac Rituum, praesertim quod spectat ad eorundem numerum, nomen, competentiam propriamque procedendi rationem, atque inter se laborum coordinationem (cfr. Decr. Christus Dominus, 9).

Haec principia persequens, Decessor Noster, beatus Ioannes Paulus II, operam dedit ut Curia Romana in universum denuo per Constitutionem apostolicam Pastor bonus disponeretur, quae die XXVIII mensis Iunii anno MCMLXXXVIII edita est (AAS 80 [1988] 841-930), Dicasteriorum competentiam ita definiens, prae oculis Codice Iuris Canonici habito, qui quinque ante annis evulgatus erat, necnon normis respectis quae iam tunc adumbrabantur pro Ecclesiis Orientalibus. Deinceps aliis praescriptis tum idem beatus Decessor Noster, tum Nos Ipsi effecimus ut structura et competentiae nonnullorum Dicasteriorum immutarentur, quo expeditius commutatis necessitatibus subveniretur.

His rerum in adiunctis congruum visum est Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum potissimum operam dare ad Sacram Liturgiam in Ecclesia iteratis nisibus promovendam, secundum renovationem, quam Concilium Oecumenicum Vaticanum II, initio sumpto ex Constitutione Sacrosanctum Concilium, voluit.

Itaque consentaneum iudicavimus ad novum Officium, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, competentiam transferre quae respiceret processus dispensationis super matrimonio rato et non consummato necnon causas nullitatis sacrae Ordinationis.

De consilio igitur Venerabilis Fratris Nostri Eminentissimi Cardinalis Praefecti Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, favente excellentissimo Decano Tribunalis Rotae Romanae, auditis item sententiis Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae et Pontificii Consilii de Legum Textibus, haec quae sequuntur decernimus:

 Art. 1.

Abrogantur articuli 67 et 68 Constitutionis apostolicae Pastor bonus, quam supra memoravimus.

 Art. 2.

Articulus 126 eiusdem Constitutionis apostolicae Pastor bonus ad subsequentem textum mutatur:

Art. 126 § 1. Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est.

§ 2. Apud hoc Tribunal Officium est constitutum, cuius est cognoscere de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. Ideoque acta omnia cum voto Episcopi et Defensoris Vinculi animadversionibus accipit et, iuxta peculiarem procedendi modum, perpendit atque, si casus ferat, Summo Pontifici petitionem ad dispensationem impetrandam subicit.

§ 3. Hoc Officium competens quoque est in causis de nullitate sacrae Ordinationis cognoscendis ad normam iuris communis et proprii, congrua congruis referendo.

 Art. 3.

Officio de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis praeest Rotae Romanae Decanus, quem adiuvant Officiales, Commissarii deputati et Consultores.

 Art. 4.

Die quo hae Litterae vim obligandi sortientur, processus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causae nullitatis sacrae Ordinationis, quae apud Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum reperiuntur, novo Officio apud Tribunal Rotae Romanae demandabuntur, quod easdem definiet.

Nostras has deliberationes, quas his apostolicis Litteris Motu proprio datis praescripsimus, firmas et efficaces omnibus ex partibus esse et fore volumus, non obstantibus quibusvis contrariis rebus, etiam peculiari mentione dignis, atque decernimus ut per editionem in actis diurnis «L’Osservatore Romano» eaedem promulgentur et vim suam exserant a die primo mensis Octobris anno MMXI.

Datum ex Arce Gandulfi, die XXX mensis Augusti, anno Domini MMXI, Pontificatus Nostri septimo.

BENEDICTUS PP. XVI

 

 

 

 

 

PRIVILEGIO PETRINO

(can. 1148)

Con questo nome (da più parti  ritenuto impropria) si intende quella speciale autorità vicaria di cui gode il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, in forza della  quale un matrimonio può essere sciolto in favore della fede (c.d. «favor fidei»), analogamente a quanto si verifica con il privilegio paolino. Tale possibilità di scioglimento si  configura nei casi di matrimoni intercorsi tra un infedele e una parte  cristiana battezzata in una confessione non cattolica (che non hanno perciò carattere sacramentale, come lo hanno invece  quelli tra due persone battezzate nella Chiesa cattolica), allorquando la parte convertita al cattolicesimo non possa più  convivere con l’altra 

A tale potestà  del Pontefice si ricollega, in via similare,  quello relativo allo scioglimento delle unioni poligamiche o poliandriche. In tal modo, l’uomo che abbia più  mogli tutte non battezzate che si converta al cattolicesimo dovrebbe rimanere  con la prima di esse. Tuttavia,  qualora ciò risulti difficile, può trattenere con sé quella che preferisce, abbandonando  le altre. Analogamente nel caso  della donna che abbia più mariti e che successivamente si converta alla fede  cattolica.

PRIVILEGIO PAOLINO

(cann. 1143-1147)

Con questo nome è indicato il rito, la prassi, dello speciale potere di origine divina rivelato da Cristo all’apostolo Paolo, così  come si evince dalla Sacra Scrittura, e quindi trasferito al Romano Pontefice  quale Vicario di Cristo. Secondo  tale privilegio, finalizzato ad agevolare la conversione alla religione  cristiana, i matrimoni celebrati tra non battezzati possono essere sciolti  allorquando taluno di essi riceva successivamente il battesimo abbracciando appunto  tale religione, ma si veda ostacolato nel suo cammino di fede  dall’atteggiamento del coniuge che non intende aderire alla Chiesa cattolica, ovvero  non vuole coabitare con lui, ovvero non vuole coabitare con lui senza indurlo a  peccare o senza maltrattarlo a causa della conversione. Ne consegue che, per superare il contrasto tra la regola  dell’indissolubilità e il bene della fede (di  qui anche la denominazione «privilegio  della fede»), che rappresenta di per sé un valore superiore da tutelare, il  coniuge convertitosi al cattolicesimo può passare a nuove nozze con una persona  cattolica, liberandosi automaticamente ipso  iure») dal precedente vincolo  coniugale, senza necessità di alcun specifico provvedimento da parte  dell’autorità ecclesiastica.

Tale situazione va  comunque verificata tramite un veloce e sommario procedimento, che consiste  nell’interpellazione rivolta al coniuge non convertito al fine di verificare se  voglia ricevere anch’egli il battesimo o se almeno intenda continuare una  convivenza pacifica senza offesa per il Creatore sine contumelia Creatoris»). In caso di risposta negativa ovvero di ingiustificato silenzio, il coniuge  convertito acquista – come si diceva – il diritto a contrarre nuovo matrimonio.

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